CCNL Abrasivi: dal 1° luglio minimi retributivi e importi IPO

A partire dal 1° luglio 2023 vengono erogati importi relativi ai minimi e all’ indennità di posizione organizzativa

Sulla base di quanto stabilito nel CCNL Abrasivi, siglato da Federazione nazionale dell’industria chimica, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, la Uiltec-Uil, Federazione Nazionale Ugl-Chimici,Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc della Confail, Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Fialc-Cisal, dal 1° luglio 2023, al personale aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, vengono riconosciuti in busta paga nuovi minimi retributivi e somme derivanti dall’Indennità di Posizione Organizzativa (IPO).
Nella fattispecie, gli importi riguardano gli addetti alle lavorazioni nei settori della ceramica nonché gli addetti alle lavorazioni del settore degli Abrasivi, quali: articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e fireclay; ceramiche, porcellane e steatite per uso tecnico; gres ceramico; levigatura e rifinitura dei prodotti sopra citati; maioliche, terracotte e altri materiali ceramici per uso domestico; mosaico ceramico; piastrelle di ceramica per rivestimenti e pavimenti; porcellane e terraglie per uso domestico; porcellane, terraglie e maioliche per uso ornamentale; refrattari di qualsiasi specie.

Minimi retributivi

 

Livello Minimo
A1 2.341,51
B1 2.106,38
B2 2.106,38
C1 1.841,05
C2 1.841,05
C3 1.841,05
D1 1.651,44
D2 1.651,44
D3 1.651,44
E1 1.561,79
E2 1.561,79
E3 1.561,79
F1 1.539,78

Importi IPO
 

Categoria Importo  
PO Min. IPO
A1 2.341,51 325,47
B1 2.106,38 294,04
B2 2.106,38 141,05
C1 1.841,05 239,50
C2 1.841,05 190,46
C3 1.841,05 135,92
D1 1.651,44 280,06
D2 1.651,44 150,03
D3 1.651,44 109,15
E1 1.561,79 146,42
E2 1.561,79 57,47
E3 1.561,79 19,33
F 1.539.78 0,00

Convertito in legge il Decreto Lavoro: le novità

Il D.L. n. 48/2023 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati. Tra le modifiche quelle su Assegno di inclusione, contratti a tempo determinato e in somministrazione e smart working (Legge 3 luglio 2023, n. 85).

Il Decreto Lavoro è stato convertito in Legge n. 85/2023 dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. L’iter parlamentare ha apportato diverse modifiche al testo del Decreto n. 48/2023, tra le quali quelle sulla misura dell’Assegno di inclusione, quelle sui contratti a termine e in somministrazione e sul lavoro agile.

Le misure relative all’inclusione sociale

La Legge ha ampliato la platea dei beneficiari dell’Assegno di inclusione che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di cittadinanza. Infatti, sono stati inclusi i nuclei familiari che abbiano almeno un componente in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Inoltre, l’offerta di lavoro al componente che riceve la misura di inclusione viene definita congrua anche nel caso si riferisca a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Una deroga è stata infine inserita per il nucleo familiare in cui siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati: in questo caso l’offerta di lavoro a tempo indeterminato va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, mentre nelle altre ipotesi non vi sono limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale.

Lavoro a tempo determinato e in somministrazione

La Legge di conversione non prevede l’apposizione di causali ai rinnovi di contratti a tempo determinato se la la durata totale del contratto non supera i 12 mesi (tra i quali non vanno conteggiati i periodi precedenti la data del 5 maggio 2023).

Inoltre, si incentiva l’utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, escludendo dai limiti quantitativi i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato, di lavoratori in “ex mobilità“, soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Smart working

Prorogato il lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati considerati fragili (D.M. 4 febbraio 2022) con eventuale cambiamento delle mansioni, così come vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le norme per il riconoscimento in modalità semplificata dello smart working per i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni (se l’altro genitore non gode di sostegni al reddito o è disoccupato) o esposti al rischio di contagio da Covid-19.

Semplificazione delle informazione dovute al lavoratore

Viene consentito il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata anche nel caso di modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato.

Contratti di espansione

Vengono prorogati fino al 2024 i contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale con un incremento delle risorse.

Incentivi all’occupazione giovanile

La Legge di conversione ha stanziato nuovo risorse per l’assunzione di giovani per l’occupazione giovanile, in particolare per under 30, NEET, giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Prestazioni occasionali

Vengono incentivate le prestazioni occasionali nel settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)

Salute e sicurezza sul lavoro

Il Decreto lavoro è stato modificato abolendo l’obbligo da parte del lavoratore di mostrare al medico una copia della cartella sanitaria rilasciatagli dal precedente datore di lavoro  nel corso della visita preventiva, se oggettivamente non più reperibile. Inoltre, viene inserito il diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della classe L/SNT/4 tra i titoli di studio di cui devono essere in possesso il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Fondo per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Fondo in questione è stato incrementato con 5 milioni di euro per il 2023.

Prepensionamento dei giornalisti 

Incrementate le risorse per prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell’editoria, con autorizzazione di una spesa di euro 1,2 milioni per l’anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l’anno 2028.

Call center

Introdotto all’interno degli schemi delle procedure competitive l’obbligo dell’applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center impegnati nelle attività di maggior tutela, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele  graduali, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.  

Stralcio dei debiti contributivi 

Viene stabilito uno stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro.

CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione collettiva: diminuzione degli utili e aumento dei costi

Le OO.SS. nell’ultimo incontro del 27 giugno hanno lamentato una forte diminuzione degli utili a fronte dell’aumento dei costi dei beni energetici e delle materie prime

Si sono incontrate il 27 giugno scorso nella sede di Fipe, a Roma, le parti datoriali firmatarie del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva Commerciale e Turismo, Fipe, Angem, LegaCoop, Confcooperative, Agci, ed i segretari generali nazionali e le segreterie nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, per verificare la volontà di proseguire nel rinnovo del contratto con tempi brevi, certi e definiti. 
Le Parti datoriali hanno riconfermato la volontà di procedere con il rinnovo del contratto, sollecitando la definizione, da parte sindacale, del documento congiunto denominato “Agenda di Governo”, da inviare ai Ministeri competenti. Hanno poi ribadito le difficoltà della ristorazione collettiva, ed evidenziato che, seppur in presenza di una ripresa dei fatturati, le aziende hanno riscontrato una diminuzione degli utili e dei margini a fronte dell’aumento dei costi dei beni energetici e delle materie prime.
Le OO.SS., Filcams, Fisascat e Uiltucs, hanno ribadito l’opportunità di incontrare le controparti datoriali a livello di segreterie generali, essendo ormai trascorsi 18 mesi dalla scadenza del contratto e non avendo riscontrato dalla controparte una reale e concreta volontà di entrare nel merito della piattaforma rivendicativa inviata nel giugno del 2021.
I segretari generali hanno evidenziato come la situazione lamentata dalle aziende in relazione all’aumento dei costi sia molto più grave per la sostenibilità economica dei lavoratori e delle lavoratrici del settore che, oltre ad avere contratti prevalentemente part-time, da 18 mesi non hanno avuto l’indicizzazione del salario rispetto all’aumento del costo della vita a causa del mancato tempestivo rinnovo del contratto.
In una situazione di difficoltà come quella attuale, affermano le Parti Sociali, non è più tollerabile che le lavoratrici e i lavoratori di questo settore, unitamente a quelli del terziario, del turismo e dei servizi, non abbiano, da troppo tempo, gli adeguamenti salariali conseguenti al rinnovo dei contratti.
Rispetto alla definizione del documento ”Agenda di Governo”, è stato deciso di inviarlo ai Ministeri competenti, (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Turismo).
Sono state infine calendarizzate le successive date degli incontri, al fine di affrontare tutti i temi posti alla discussione, a partire dalla parte economica e sino alla classificazione del personale. 

CCNL Amministratori di condominio: dal 1° luglio nuovi minimi retributivi 

Dal 1° luglio nuovi minimi retributivi, novità sul welfare e assorbimento 

Il rinnovo contrattuale del CCNL Amministratori di condominio, in scadenza il 30 giugno 2025, riguarda i dipendenti degli Studi e delle Società che operano, in qualsiasi forma, nei settori o attività di:

– Studi professionali, quali: amministratori condominiali; di proprietà immobiliari; transazioni immobiliari:

– Società di Servizi integrati alla Proprietà Immobiliare: aziende di manutenzioni idrauliche, elettriche, del verde, tinteggiature, coibentazioni, sigillature, ripristini edili ecc;

– Associazioni di categoria e/o Associazioni datoriali dei settori riconducibili alle attività sopra citate;

– Ogni altra Associazione che presti attività prevalente agli Studi professionali o alle Società di servizi alla Proprietà immobiliare, nonché ai condomini amministrati e/o ai loro condòmini;

e prevede una serie di scadenze nel mese di luglio 2023 che riguardano:

– Minimi retributivi;

– Welfare;

– Assorbimenti.

Dal 1° luglio 2023 la Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile (oltre le altre voci maturate dal lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.) è pari a:

Regione Quad. A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2
Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.701,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentno 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.696,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.696,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.694,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.693,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
Emilia Romagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.686,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.682,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valle d’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.675,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.662,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.647,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.632,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.633,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.631,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.629,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.628,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.611,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.611,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.610,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione Op. Vendita 1° Categoria Op. Vendita 2° Categoria Op. Vendita 3° Categoria
Lombardia 1.636,20 1.530,90 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.526,40 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.526,40 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.524,60 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.523,70 1.422,90
Emilia Romagna 1.620,90 1.517,40 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.513,80 1.413,90
Valle d’Aosta 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.507,50 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.495,80 1.397,70
Marche 1.581,30 1.482,30 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.468,80 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.469,70 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.467,90 1.372,50
Campania 1.562,40 1.466,10 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.465,20 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.449,90 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.449,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.449,00 1.355,40

Per quel che concerne il welfare, il datore di lavoro mette a disposizione un valore minimo annuo a tutti i dipendenti in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, nella misura del 50% con un 3° versamento a luglio 2023, pari a: 

Livello Dal 2022 in poi
Quadro 1.200 euro/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 Operatori di Vendita 600 euro/anno

Sul fronte assorbimenti, parte dell’aumento retributivo previsto, essendo corrispondente alla rivalutazione dell’Indice IPCA, non sarà assorbibile, nei valori già inclusi nella Componente Parametrica di cui all’art. 231 del CCNL e nella Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile. Non sono parimenti assorbibili gli aumenti periodici d’anzianità (scatti).

Importo mensile lordo non assorbibile

Livello Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/2022 Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/2023
Quadro 56,25 56,25
A1 – ex 1° 48,75 48,75
A2 – ex 2° 43,75 43,75
B1 – ex 3° 38,75 38,75
B2 – ex 4° 35,00 35,00
C1 – ex 5° 32,50 32,50
C2 – ex 6° 30,00 30,00
D1 – ex 7° 28,00 28,00
D2 – ex 8° 25,00 25,00

 

Regime degli impatriati nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime agevolato dei lavoratori impatriati nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo (Agenzia delle entrate, risoluzione 30 giugno 2023, n. 38/E).

Il regime agevolativo per lavoratori impatriati, articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, si sostanzia nella tassazione agevolata di taluni redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo una attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

 

Relativamente alla fruizione del regime speciale per lavoratori sportivi, come stabilito dai commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, è necessario che: 

  • i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni, a pena di decadenza dal beneficio;

  • l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Tale agevolazione consiste nella riduzione al 50% dei redditi del lavoratore sportivo che concorrono alla formazione del reddito complessivo e si applica per un quinquennio, decorrente da quello del trasferimento in Italia. Inoltre, a determinate condizioni previste dal comma 3-bis del articolo 16 D.Lgs n. 147/2015, il lavoratore sportivo può continuare a beneficiare del regime per un ulteriore quinquennio.

 

Per l’accesso al regime è necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro sportivo, disciplinato dall’articolo 3 della Legge n. 91/1981, ovvero dagli articoli 25, 26 e 27 del D.Lgs. n. 36/2021 e che il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età.  

È previsto, inoltre, che il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo sia di ammontare superiore a:

– euro 1.000.000, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro;

– euro 500.000, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990.

 

L’Agenzia ricorda che i lavoratori sportivi, ai sensi del comma 5-quinquies del citato articolo 16, sono tenuti annualmente al versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, da pagare entro il termine di versamento del saldo dell’IRPEF relativa al periodo di imposta di riferimento. Per permetterne il pagamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle entrate ha istituito, con la risoluzione del 10 marzo 2021, n. 17/E, un apposito codice tributo.

 

Possono rientrare tra i redditi agevolabili anche quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro. Diversamente, i compensi e/o redditi derivanti da soggetti terzi non sono agevolabili, in quanto non derivanti direttamente dal rapporto di lavoro sportivo.

 

Chiarisce, infine, l’Agenzia che tale regime speciale si applica se l’attività lavorativa sportiva è prestata prevalentemente nel territorio italiano, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta, nel quale rientrano: i giorni lavorativi, le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi.

Per beneficiare del regime speciale il lavoratore sportivo titolare di reddito di lavoro dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta medesima e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione. Nelle ipotesi in cui il datore non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo può comunque fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.