Ebav Veneto: contributo per spese legali e dissequestro del mezzo

Entro il 31 luglio sarà possibile richiedere il contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo in caso di ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità Pubblica

L’Ebav, Ente Bilaterale Artigianato del Veneto, ha messo a disposizione, per le aziende del Settore Trasporto merci, un contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo, in caso di ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità Pubblica. A giudizio insindacabile del Comitato di Categoria potrà essere erogato il contributo anche per spese legali e per il dissequestro del mezzo avvenuto per cause diverse dal ritiro della patente dell’autista. 
Il contributo, pari al 100% dei costi sostenuti, sarà erogabile per un massimo di 1.150,00 per evento. I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, potrà determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso, in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale.
Per poter ricevere il contributo sarà necessario presentare:
– copia verbale di contestazione;
– copia della fattura quietanzata per dissequestro.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica si rinvia al sito dell’Ente, www.ebav.it.

Convenzione Italia-Svizzera: trasferimento di residenza in corso d’anno e tassazione dei redditi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente da applicare ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d’anno (Agenzia delle entrate, risposta 4 luglio 2023, n. 370).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni, o 184 giorni in caso di anno bisestile, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tali condizioni sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d’imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Inoltre, ai sensi del comma 2bis dell’articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.  Tale comma 2bis non ha creato un ulteriore status di residenza fiscale bensì, attraverso l’introduzione di una presunzione legale relativa, ha diversamente ripartito l’onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti, al fine di evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti sostanziali.

 

Secondo la circolare del MEF del 24 giugno 1999, n. 140, la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l’effettività della nuova residenza.

A riguardo, l’Agenzia chiarisce che, anche a seguito della formale iscrizione all’AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per effetto dell’articolo 2, comma 2bis, del TUIR, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.

 

Ciò posto, in riferimento al caso di specie nel quale una contribuente dichiara di essersi trasferita dall’Italia in Svizzera in corso d’anno, l’Agenzia ritiene di poterla considerare residente in Italia, in quanto iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta considerato.

Tenendo presente il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, l’Agenzia delle entrate osserva che, qualora in applicazione delle rispettive normative interne l’istante dovesse essere considerata fiscalmente residente sia in Svizzera sia in Italia in corso d’anno, si farà riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Svizzera e l’Italia.

Tale Convenzione stabilisce all’articolo 4, paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le c.d. tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti, secondo le quali prevale il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del contribuente.

La Convenzione, inoltre, reca una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d’imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso del medesimo periodo d’imposta. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 4, stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro cessa di essere assoggettata nel primo  Stato alle imposte per le quali il domicilio è determinante, non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio e l’assoggettamento inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data.

 

In conclusione l’Agenzia, nella fattispecie in esame, poiché il trasferimento definitivo del domicilio dell’istante in Svizzera è avvenuto nel corso dell’anno, ritiene che l’assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito debba avvenire fino al giorno del trasferimento definitivo, mentre a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale degli affari e degli interessi della contribuente in Svizzera, l’amministrazione italiana non può più esercitare nessuna pretesa impositiva sui redditi prodotti ed essi non dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in corso.

 

 

CCNL Boschi e foreste-Industria: con luglio nuovi minimi retributivi e prima tranche Una Tantum

Una Tantum e nuovi minimi tabellari per i dipendenti del Settore

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 20 giugno 2023, fra FederlegnoArredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, per rinnovare il CCNL dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, sottoscritto il 21 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022, prevede, con la mensilità di luglio, l’aggiornamento dei minimi contrattuali sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente, nonché il versamento della prima tranche Una Tantum a favore dei lavoratori in forza alle date di erogazione.
La disciplina contrattuale rinnovata decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Di seguito le importanti novità.
Una Tantum
Ai lavoratori in forza alle date di corresponsione, viene erogato un importo a titolo di Una Tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed escluso dalla base di calcolo del Tfr, tenendo però conto degli incrementi di produttività nel settore, del valore di euro 600,00 lordi, a copertura del periodo che va dal 1° gennaio 202023 al 30 giugno 2023. La suddetta somma viene versata in due tranche:
– la prima di euro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2023;
– la seconda di euro 300,00 lordi con marzo 2024.
Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, i valori di Una Tantum vengono riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti, ovverosia, se assunti fino al quindicesimo giorno del mese è dovuta al 100%, se assunti dal sedicesimo giorno non è dovuta.
Ed inoltre, le somme vengono riproporzionate, per i lavoratori impiegati a tempo parziale, sulla base dell’orario effettivo risultante dal contratto individuale.
Minimi retributivi
Entro gennaio 2024 e gennaio 2025, le Parti stipulanti definiscono gli incrementi dei minimi tabellari validi dal 1° gennaio ed a copertura rispettivamente degli anni 2023 e 2024, sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’ISTAT.
La base di calcolo per ogni livello è così composta:
– paga base;
– contingenza;
– EDR;
– tre aumenti periodici di anzianità.
Alla suddetta base viene applicata la percentuale IPCA come specificata e validata per ogni livello salariale.
Il CCNL individua i minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale intesi quale trattamento economico minimo (TEM).
In aggiunta, a copertura ed in ragione degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2023 viene corrisposto, a partire da luglio 2023, l’aumento dei minimi retributivi pari ad euro 102,20 lordi al Parametro 100. Questo incremento assorbe tutti gli anticipi su futuri incrementi contrattuali definiti a livello aziendale.

Livello Categorie parametro Paga base al 31/12/2022 Contingenza E.D.R. Minimi al 31/12/2022 Aumento dal 01/07/2023 Minimi dal 01/07/2023
12° AD3 (Quadri) 210,0 2.115,59 531,91 10,33 2.657,83 214,62 2.872,45
11° AD2 205,0 2.066,47 531,91 10,33 2.608,71 209,51 2.818,22
10° AD1 195,0 1.965,41 529,75 10,33 2.505,49 199,29 2.704,78
AC5 185,0 1.864,95 527,94 10,33 2.403,22 189,07 2.592,29
AC4 170,0 1.714,33 525,22 10,33 2.249,88 173,74 2.423,62
AC3/AC2/AS4 155,0 1.563,67 522,41 10,33 2.096,41 158,41 2.254,82
AS3 147,5 1.488,87 521,02 10,33 2.020,22 150,75 2.170,96
AC1/AS2 140,0 1.412,95 518,45 10,33 1.941,73 143,08 2.084,81
AE4/AS1 134,0 1.352,54 517,76 10,33 1.880,63 136,95 2.017,57
AE3 126,5 1.277,20 516,53 10,33 1.804,06 129,28 1.933,34
AE2 119,0 1.201,85 514,79 10,33 1.726,97 121,62 1.848,59
AE1 100,0 1.011,23 512,16 10,33 1.533,72 102,20 1.635,92

Imposta di registro applicabile in caso di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla misura dell’imposta di registro da corrispondere sulla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo (Agenzia delle entrate, risposta 3 luglio 2023, n. 365).

Nel caso di specie, un notaio incaricato della stipula dell’atto di costituzione di diritto di superficie per anni 30 su un terreno agricolo, chiede all’Agenzia delle entrate indicazioni sull’aliquota dell’imposta di registro da applicare. 

 

L’Agenzia, per prima cosa, menziona la Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR), che elenca gli atti da registrare in termine fisso e reca la misura dell’imposta da applicare. In particolare, al comma 1 dell’articolo 1 è previsto che:

– agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi si applica l’aliquota del 9%;

– se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione si applica l’aliquota del 2%;

– se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale si applica l’aliquota del 15%;

– se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario e ha per oggetto case di abitazione si applica l’aliquota dell’1,5%.

 

È, dunque, espressamente previsto nel primo periodo del comma 1 l’obbligo della registrazione in termine fisso per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, con una aliquota attualmente del 9%. I successivi periodi stabiliscono la modalità di tassazione applicabile al trasferimento in base alla natura del bene immobile oggetto dell’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà o di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha già avuto modo di evidenziare, nella risoluzione n. 92/E/2000, che devono intendersi ricompresi nella locuzione ”trasferimento” anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, in quanto espressamente indicati nel primo periodo del comma 1.

La prassi, in buona sostanza, ha riconosciuto l’assimilazione del trattamento previsto, a seconda della natura del bene, tra gli atti ”costitutivi’‘ e quelli ”traslativi” dei medesimi diritti. Tale interpretazione dell’articolo 1 della Tariffa  si pone in linea con la lettura sistematica delle norme dell’imposta di registro e in continuità rispetto all’evoluzione che ha interessato la disciplina prevista per la tassazione degli atti costitutivi e traslativi dei diritti reali sugli immobili e, in particolare, sui terreni agricoli.

 

Il D.P.R. n. 634/1972, all’articolo 1bis, comma 1, dell’allegata Tariffa, Parte prima prevedeva l’applicazione dell’aliquota al 15% per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi.

Al riguardo, la circolare n. 37/1986 ha precisato che la disposizione, riguardante specificamente gli atti concernenti i terreni agricoli, contenuta nel soppresso articolo 1bis, è stata riportata ”integralmente” nel corrispondente articolo 1 del ”nuovo” Testo Unico.

 

L’Agenzia sottolinea che, in tema di tassazione degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari realizzati attraverso atti giudiziari, il legislatore non sembra operare una distinzione di trattamento a seconda della natura dell’atto (costitutivo o traslativo), prevedendo genericamente per gli stessi le medesime imposte previste per i corrispondenti atti negoziali a titolo oneroso.

 

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I del TUR, infatti, testualmente stabilisce che siano applicabili per gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti le stesse imposte stabilite peri corrispondenti atti.

 

La suddetta formulazione porta a ritenere l’Agenzia, per rinvio, che non possa distinguersi, in assenza di una differente espressione di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione, ai fini dell’imposta di registro, tra atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari e che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell’imposta di registro, l’aliquota del 15%.

 

Pertanto, l’Agenzia conclude che l’atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all’imposta di registro nella misura del 15%, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna e che ai sensi dell’articolo 51 del TUR, si assume come valore del bene quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore il valore venale in comune commercio.

 

TFS e adesione alla previdenza complementare: istruzioni per la trasmissione telematica

 L’INPS rende note le istruzioni operative per consentire alle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro la corretta trasmissione in via telematica del trattamento di fine servizio (TFS) in caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare (INPS, messaggio 4 luglio 2023, n. 2497).

L’INPS, per venire incontro alle richieste pervenute da parte di alcune Amministrazioni ed Enti datori di lavoro, fornisce chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire per la trasmissione del trattamento di fine servizio (TFS) telematico nel caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare.

 

In tale caso specifico l’“Ultimo miglio TFS” deve essere configurato e certificato come segue: 

 

“Dati utili TFS”: nel campo “data fine” deve essere inserito l’ultimo giorno in regime TFS, che coincide con la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo di previdenza complementare che è quella di apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’Amministrazione/Ente. Questo ultimo dato deve essere allineato con quanto presente in Posizione assicurativa; pertanto, il dipendente in regime TFS, aderente al Fondo di previdenza complementare, il giorno successivo all’adesione deve risultare in Posizione assicurativa in regime “Optante”;

 

“Motivo Cessazione”: deve essere inserito il motivo specifico “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”.

 

Si precisa che la retribuzione da indicare nell’“Ultimo miglio TFS” deve essere quella utile ai fini del TFS percepita l’ultimo giorno in regime TFS.

 

Il codice fiscale dell’iscritto va inserito nella maschera di “Ricerca Iscritto” presente in “Comunicazione di Cessazione TFS” mentre, l’ultimo giorno in regime TFS, inserito in Posizione assicurativa nell’“Ultimo miglio TFS”, deve essere indicato nel campo “Data Cessazione”.

 

Nel messaggio in commento l’INPS descrive poi i controlli effettuati dal sistema, ovvero:

 

1) verifica nell’“Ultimo Miglio TFS” della presenza del seguente motivo di cessazione: “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”; 

 

2) verifica in Posizione assicurativa che il giorno successivo all’ultimo giorno in regime “TFS” sia indicato in regime “Optante”; 

 

3) verifica che l’Amministrazione/Ente di ultimo servizio dell’iscritto presente su Posizione assicurativa (periodo relativo alla cessazione effettiva dal servizio) corrisponda all’Amministrazione/Ente con cui l’operatore si è autenticato o, comunque, ad Amministrazione/Ente gestito dall’Amministrazione/Ente dell’operatore che sta effettuando la trasmissione del TFS telematico. La “Comunicazione di cessazione TFS” può essere inoltrata anche da un operatore dell’Amministrazione/Ente di appartenenza dell’iscritto alla data di cessazione effettiva dal servizio. 

 

L’esito positivo dei suddetti controlli consente all’operatore dell’Amministrazione/Ente di inserire e inviare una “Comunicazione di cessazione TFS” per gli iscritti che prestavano servizio, al momento dell’adesione alla previdenza complementare, presso un’Amministrazione/Ente diverso dall’Amministrazione/Ente dell’operatore autenticato.