Privacy: il lavoratore deve poter accedere ai propri dati personali

Il Garante ha stabilito l’obbligo per l’azienda di fornire quanto raccolto sul dipendente (Garante per la protezione dei dati personali, nota 11 settembre 2023).

L’accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto, è un diritto del lavoratore. A stabilirlo è stato il Garante per la protezione dei dati personali che ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un’azienda di servizi di pubblica utilità sanzionandola con una multa di 10.000 euro.

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che non riusciva a ottenere completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, avanzate dopo il ricevimento di una contestazione disciplinare nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, cui era seguito il licenziamento.

Alle diverse istanze dell’interessato, l’azienda aveva infine risposto che le richieste erano “troppo generiche” ed era necessario indicare “nel dettaglio” le informazioni alle quali si chiedeva l’accesso.

Inoltre, solo a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta e in occasione della costituzione dell’azienda nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa dalla quale erano stati tratti riferimenti specifici inseriti nella contestazione disciplinare.

In particolare, nel provvedimento il Garante ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione GPS, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), conformemente agli articoli 12 e 15 del Regolamento. Informazioni che, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l’esercizio del diritto di difesa.

Inoltre, dal canto suo l’azienda, nei riscontri forniti al lavoratore, non aveva fatto cenno alla relazione investigativa, né motivato in alcun modo il diniego di accesso ai dati contenuti in questo documento, violando in tal modo anche il principio di correttezza.

Infine, l’Autorità ha ricordato che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata, indicando anche l’origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l’interessato.

Manageritalia: al via il Friday’s Manager

Il Friday’s Manager si focalizza sull’Assessment Manageriale, indispensabile per migliorare il proprio lavoro

La divisione di Manageritalia, XLabor, dedicata al mondo del lavoro, ha organizzato il Friday’s Manager, in programma il 22 settembre, dalle 12:00 alle 13:00, in modalità online, con focus sul mondo dell’assessment manageriale, al fine di capire meglio come avviene la selezione di un manager, fornendo tutte le informazioni necessarie e scoprendo, tramite i tool, quali sono i propri talenti e le aree di miglioramento. La metodologia dell’Assessment Center consente di conseguire diversi obiettivi, come la valutazione delle capacità organizzative di un collaboratore, tramite un processo di indagine volto ad individuare le sue competenze, conoscenze e capacità. Nella fattispecie, l’AC comporta una serie di prove grazie alle quali è possibile stimare, in un colloquio, una predittività intorno al 20%, che può aumentare fino all’80/85%. Per i manager in attività, invece, lo strumento dell’AC serve per mettersi alla prova e dare vita ad un processo di evoluzione personale e professionale. Potenziare le competenze è la chiave di volta per raggiungere il successo, spingendo i manager a porsi delle domande sul futuro, importare piani di sviluppo, affrontare i cambiamenti e aumentare il proprio bagaglio, avviando processi strategici in termini di Talent Management e Retention.

CCNL Commercio (Anpit-Cisal): siglato il protocollo di rinnovo

 A decorrere dal 1°settembre previsti nuovi aumenti, la possibilità di versamento del TFR al Fondo di Previdenza Complementare e un’indennità di vacanza contrattuale 

In data 29 agosto si sono incontrate Anpit, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal al fine di definire il rinnovo della parte retributiva del CCNL Commercio, scaduto a dicembre 2019.
Viene, innanzitutto, stabilito che il rinnovo abbia decorrenza dal 1° Settembre 2023, con validità fino al 31 Agosto 2026.
Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° Settembre 2023 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello C1 viene stabilita pari a 133,98 euro lordi mensili, da suddividere in scadenze annuali.

 

Livello

Incrementi P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2023 Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2024 Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2025 Totale Incrementi retributivi
Dirigente 181,98 euro  90,99 euro 90,99 euro 363,95 euro
Quadro 117,48 euro  58,74 euro  58,74 euro 234,97 euro
A1 104,99 euro  52,49 euro 52,49 euro 209,97 euro
A2 93,49 euro  46,74 euro 46,74 euro 186,98 euro 
B1 83,99 euro 41,99 euro 41,99 euro 167,98 euro 
B2 73,99 euro  36,99 euro 36,99 euro 147,98 euro 
C1 66,99 euro 33,50 euro 33,50 euro 133,98 euro 
C2 61,49 euro  30,75 euro 30,75 euro 122,98 euro 
D1 54,99 euro 27,50 euro 27,50 euro 109,99 euro 
D2 49,99 euro 25,00 euro 25,00 euro 99,99 euro 
Operatore di Vendita di 1° Cat. 76,95 euro 38,48 euro 38,48 euro 153,90 euro 
Operatore di Vendita di 2° Cat. 67,79 euro  33,89 euro 33,89 euro 135,58 euro
Operatore di Vendita di 3° Cat.  61,38 euro  30,69 euro  30,69 euro 122,75 euro
Operatore di Vendita di 4° Cat. (new) 49,19 euro 24,60 euro 24,60 euro  98,39 euro

Di seguito la P.B.N.C.M. prevista dal rinnovo.

Livello P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2023 P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2024 P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2025
Dirigente  4.225,87 euro 4.136,85 euro 4.407,84 euro
Quadro 2.728,24 euro 2.786,99 euro 2.845,73 euro
A1 2.438,01 euro 2.490,50 euro 2.542,99 euro
A2 2.170,99 euro 2.217,73 euro 2.264,48 euro 
B1 1.950,40 euro 1.992,39 euro 2.034,39 euro
B2 1.718,21 euro 1.755,20 euro 1.792,20 euro
C1 1.555,68 euro 1.589,18 euro 1.622,67 euro
C2 1.427,97 euro 1.458,72 euro 1.489,46 euro
D1 1.277,05 euro 1.304,55 euro 1.332,05 euro
D2 1.160,95 euro 1.185,95 euro  1.210,95 euro
Op. Vendita di 1° Categoria 1.786,96 euro 1.825,44 euro 1.863,91 euro
Op. Vendita dì 2° Categoria 1.574,23 euro 1.608,12 euro 1.642,02 euro
Op. Vendita di 3° Categoria 1.425,32 euro 1.456,01 euro 1.486,69 euro
Op. Vendila di 4° Categoria 1.142,38 euro 1.166,97 euro 1.191,57 euro

In considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, a partire dal 1°settembre viene prevista la possibilità da parte del datore di lavoro di accreditare al Fondo di Previdenza Complementare scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al lavoratore.
Confermato anche il welfare contrattuale, con importo minimo pari a 250,00 euro, come di seguito indicato:
– per i dirigenti: 1.200,00 euro l’anno;
– per i quadri: 600,00 euro l’anno;
– per gli altri livelli ed Operatori di Vendita: 250,00 euro l’anno.
Infine, a copertura del periodo da aprile ad agosto 2023, prevista un’indennità di vacanza contrattuale ai lavoratori in forza, unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2023.
In caso di lavoro a tempo parziale, tale indennità deve essere proporzionale all’indice di prestazione del lavoratore e in caso di assunzione in data successiva al 1° aprile 2023 il lavoratore ha diritto in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Livello I.V.C. aprile 2023 I.V.C maggio 2023 I.V.C. giugno 2023 I.V.C. luglio 2023 I.V.C. agosto 2023 TOTALE I.V.C.
Dirigente 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 819,49 euro
Quadro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 529,07 euro
A1 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 472,79 euro
A2 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 421,00 euro
B1 e Operatore di Vendita di 1° Cat. 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 378,23 euro
B2 e Operatore di Vendita di 2° Cat. 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 333,20 euro 
C1 e Operatore di Vendita di 3° Cat. 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 301,68 euro 
C2 e Operatore di Vendita di 4° Cat. 55,38 euro  55,38 euro 55,38 euro 55,38 euro 55,38 euro 276,92 euro
D1 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 247,65 euro
D2 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 225,14 euro

 

Collocamento mirato disabili: il decreto sulle buone prassi

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto che, in attuazione delle Linee guida sul collocamento mirato, definisce le modalità di realizzazione e gestione di un’apposita piattaforma informatica delle buone prassi (D.M. 11 settembre 2023, n. 154).  

Il decreto direttoriale in commento, tra l’altro, indica le categorie e i criteri di selezione delle esperienze pubblicate nella piattaforma informatica delle buone prassi da parte di un gruppo di lavoro permanente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espressione della sensibilità sociale e della competenza istituzionale sul tema così come previsto nelle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità adottate con il D.M. n. 43/2022.

 

La raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa è finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all’innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.

 

Una prassi, che può essere basata su un progetto oppure riguardare un’iniziativa o una singola attività, un metodo o un approccio, si definisce “buona” e, quindi, congrua alle finalità del decreto, quando è possibile dimostrare:

 

a) l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi sia quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;

b) soluzioni dei problemi identificati;

c) sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;

d) significatività e innovatività della stessa.

 

Le buone prassi devono promuovere la rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo.

 

Devono essere promossi anche gli accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con le organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l’inclusione lavorativa delle persone disabili.

 

A tal fine, si prevede l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori disabili.

 

La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui si accede tramite SPID/CIE e ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

 

Si trova in allegato al decreto la tabella che individua le voci che compongono il format o modulo informatico delle buone prassi.

Assicurazione INAIL: estesa la polizza agli ex percettori RDC impegnati nei PUC 

Pubblicato il provvedimento per l’applicazione della copertura assicurativa agli ex percettori che partecipano ai Progetti utili alla collettività (D.M. 4 settembre 2023, n. 272).

Con il Decreto direttoriale n. 272 del 4 settembre 2023, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata estesa la polizza assicurativa dell’INAIL anche agli ex beneficiari della misura del Reddito di cittadinanza (RDC) impegnati nei Progetti utili alla Collettività (PUC).

In sostanza, il provvedimento individua tra le persone soggette all’assicurazione INAIL mediante l’applicazione del Premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC, ai sensi dell’articolo 2 della Determina del Presidente dell’INAIL del 3 gennaio 2020, n. 3, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 e che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Inoltre, rientrano nella citata copertura assicurativa anche i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che richiedano di partecipare volontariamente ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all’articolo 6 comma 5-bis del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023). 

Si rammenta, infine, che i PUC sono a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I progetti utili alla collettività vengono svolti presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.