CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali: mancato accordo tra le Parti Sociali

Le OO.SS., dopo lo stato di agitazione dei lavoratori a cui si applica il contratto della sanità privata Aiop e Aris, si sono dichiarate pronte alla mobilitazione 

Dopo lo stato di agitazione di lavoratrici e lavoratori a cui si applica il contratto della sanità privata Aiop e Aris, le OO.SS. (Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil), nel corso del tentativo di conciliazione, si sono dichiarate pronte alla mobilitazione di settore.
Il comparto, affermano i sindacati, coinvolge centinaia di migliaia di addetti che svolgono un servizio pubblico all’interno di strutture sottoposte al regime di accreditamento dalle regioni. I lavoratori hanno ottenuto solo nell’ottobre del 2020 un rinnovo contrattuale, dopo 14 anni di blocco della contrattazione, e dopo numerosi scioperi e mobilitazioni del sindacato confederale. 
Rispetto alle richiesta di avvio di un confronto per il rinnovo del contratto, avanzata dalle OO.SS., le due associazioni non hanno fornito risposte. Per i Sindacati, l’indifferenza nei confronti delle lavoratrici ed i lavoratori è inaccettabile. Lamentano inoltre il silenzio del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni, più volte sollecitati dal sindacato confederale a farsi soggetto attivo nella vertenza.
Per tutto quanto sopra la procedura di conciliazione si è conclusa con un mancato accordo. Non solo, nel confermare lo stato di agitazione è stato annunciata la mobilitazione in tutte le regioni.

CCNL Autostrade: stabilito il premio di risultato per il 2024

Il valore del premio è pari a 2.200 euro lordi per il livello C 

Il 23 aprile scorso si sono incontrati la Direzione di Autostrade per l’Italia e le OO.SS. e Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,, Sla Cisal e Ugl per definire il Premio di Produttività e di Risultato per l’anno 2024.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 46 del CCNL, le Parti hanno stabilito di confermare l’attuale impianto del Premio di Produttività anche per l’anno 2024.
Ai fini della determinazione del Premio, hanno individuato i seguenti quattro parametri: redditività, asset integrity e digitalizzazione, sicurezza e qualità, sostenibilità.
Viene stabilito il premio pari ad 2.200 euro lordi per un livello “C”, se raggiunti tutti gli obiettivi dei singoli indicatori.
Il Premio viene erogato in un’unica soluzione nel mese di maggio 2025 e comunque subito dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’azienda e corrisposto al personale a tempo indeterminato in servizio al 1º marzo 2025, in relazione al servizio prestato nell’anno precedente.
Per il personale con contratto a tempo parziale viene riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione e per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è corrisposto un premio corrispondente ad 1/12 della quota annua del premio erogato l’anno precedente per ogni mese di servizio prestato nell’anno di corresponsione. 
Per il pagamento del Premio trovano applicazione i seguenti criteri:
– in caso di non effettuazione della prestazione per malattia e/o per assenze non retribuite relative all’anno 2024, non è corrisposta una quota giornaliera del premio;
– in caso di malattia superiore a 5 giorni consecutivi di calendario relativa all’anno 2024, è riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una quota del premio pari all’11’80% di quella giornaliera.
Gli importi  non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi

CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi

con la retribuzione di maggio, Erogata la seconda tranche di aumenti retributivi 
 Secondo quanto stabilito dal CCNL stipulato il 27 settembre 2023 tra Assospazzole e Pennelli, Assos…

Certificazione Unica 2024: i canali per ottenerla

L’INPS ricorda gli adempimenti annuali a cui è tenuto in qualità di sostituto d’imposta e illustra le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 63).

L’INPS rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell’anno 2023, le modalità per ricevere la Certificazione Unica 2024, dopo aver descritto le attività svolte annualmente in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti, ad esempio, l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno.

 

Dal 14 marzo, la documentazione è disponibile attraverso i canali consueti. Coloro che sono in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare la Certificazione Unica dal sito istituzionale accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso i seguenti percorsi di navigazione:

 

  •  “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”;

  •  “MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”. In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019).

 

In alternativa, è possibile chiedere il rilascio cartaceo della CU 2024, recandosi presso le strutture dell’Istituto e rivolgendosi, dove il servizio è presente, alla “Prima accoglienza”, senza prenotazione. Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede.

 

È possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

 

La Certificazione Unica 2024 può essere ottenuta anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo.

 

È possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare, sono attivati anche canali per la spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero, in favore dell’utenza fragile e per il rilascio al soggetto non titolare.

 

L’INPS rammenta anche che, dal 15 marzo 2024, è consentito alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, rettifica che può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente. 

Dimissioni protette: fino a quando si possono revocare?

Forniti chiarimenti sull’efficacia dell’atto prima e dopo l’emanazione della convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente (INL, nota 8 maggio 2024, n. 862).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida (articolo 55, comma 4, D.Lgs. n.151/2001). Infatti, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

In realtà, l’INL si era già occupato del tema  fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni con le note n. 5296/2019, n. 5534/2019 e n. 4113/2020, ma questa volta l’Ispettorato si esprime proprio sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca, in considerazione che il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.

L’efficacia delle dimissioni protette

Innanzitutto, l’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la  cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. 

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (note n. 5296/2019 e 5534/2019). 

 Nel caso, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.