CCNL Credito: prorogato il contratto per i dipendenti del Settore

I termini di scadenza contrattuale sono stati prolungati al 31 dicembre 2023 

In data 26 luglio 2023, le Sigle Sindacali Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub hanno deciso la proroga della sospensione dei termini del CCNL Credito al 31 dicembre 2023. Il contratto è applicabile ai dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Nel corso dell’incontro, oltre ad aver precisato la necessità che vengano formalizzate le rivendicazioni presentate nella piattaforma approvata dal 99,5% delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, le OO.SS. hanno precisato che resti ferma la decorrenza al 1° gennaio 2023 per quel che riguarda gli effetti derivanti dagli eventuali Accordi sottoscritti al termine della trattativa.

Disabilità e parità di genere negli appalti pubblici: le Linee guida

Pubblicato sulla G.U. del 26 luglio 2023 il decreto contenente le Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché’ l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (D.P.C.M. 20 giugno 2023). 

Le Linee guida, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, definiscono gli strumenti e i meccanismi premiali che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 1 dell’allegato II.3 citato decreto legislativo recano disposizioni dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l’assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne.

 

In particolare, costituiscono requisiti necessari dell’offerta:

 

a. l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999;

 

b. l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

 

Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono verificare casi i cui è concessa la possibilità di deroga, come: affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a 3 unità di personale; assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo; procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza.

 

Si prevede, inoltre, che i bandi contengano ulteriori misure premiali che prevedano l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato.

 

Le Linee guida in commento, pertanto, illustrano alle stazioni appaltanti e agli operatori economici alcuni criteri applicativi riguardanti:

 

– la definizione della metodologia da utilizzare per definire la quota del 30% delle assunzioni da destinare, rispettivamente a occupazione giovanile e femminile;

 

– l’indicazione delle circostanze che rendono il ricorso all’inserimento di clausole di premialità o il rispetto della destinazione della quota del 30% alle nuove assunzioni giovanili e femminili, in tutto o in parte impossibile o contrastante con gli indicati obiettivi e pertanto, plausibile il ricorso alle deroghe;

 

– l’indicazione esemplificativa e non esaustiva di alcune clausole di premialità che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara.

 

In ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale del 30% si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l’arco temporale di esecuzione del contratto. In riferimento all’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% nelle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, le Linee guida precisano che deve sussistere una relazione o un nesso funzionale tra l’esecuzione del contratto e le assunzioni, nel senso che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l’esecuzione del contratto aggiudicato, escludendo quelle non funzionali al predetto scopo.

 

In caso di subappalto, qualora l’appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30%, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla norma primaria, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per determinare la base di calcolo della quota del 30%.

 

Le stazioni appaltanti dovranno dare una adeguata e specifica motivazione nei casi in cui intendano avvalersi di una delle deroghe previste dal comma 7 dell’articolo 1 dell’allegato II.3. 

 

Per quanto attiene all’occupazione giovanile, ad esempio, la motivazione, a sostegno della deroga all’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% di nuove assunzioni di giovani, potrebbe considerare i casi in cui esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, richiedano, per oltre il 70% delle nuove assunzioni, una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile, quale, a titolo esemplificativo, quella corrispondente ad un arco temporale ultra quindicennale. In tali casi, quindi, la stazione appaltante potrà individuare la riduzione della quota da applicare ritenuta più congrua, motivando, in modo analitico, la necessità della predetta esperienza. 

 

Riguardo all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, si ricordi che, il comma 3 dell’articolo 1 dell’allegato II.3 del Codice degli appalti pubblici, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, di consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

 

Il decreto in commento ritiene che l’assolvimento dell’obbligo di cui sopra dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di 50 dipendenti.

CCNL Alimentari Industria: iniziate le trattative per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati 230,00 euro sul TEM e 70,00 sullo IAR, per quanto riguarda la parte normativa innovazioni su welfare, appalti, classificazione, formazione e riduzione dell’orario di lavoro settimanale a parità di salario da 40 a 36 ore

Il 25 luglio Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno presentato alle associazioni datoriali la piattaforma per il rinnovo del CCNL Alimentari – Industria 2023-2027 in scadenza il prossimo 30 novembre, applicabile ad  oltre 400mila lavoratori del settore.
Innanzitutto, è stato constatato l’andamento produttivo positivo e per tale motivo sono state richiesti un aumento di 230,00 euro sul TEM e di 70,00 euro sullo IAR, oltre a 40,00 euro in caso di mancata contrattazione di secondo livello e 150,00 euro come indennità di quadro.
Per quanto riguarda gli aspetti normativi, è richiesta l’introduzione di innovazioni su welfare, appalti, classificazione, formazione, oltre alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale a parità di salario, da 40 a 36 ore.
Con questo rinnovo, pertanto, i sindacati vogliono frenare la precarietà e difendere dall’inflazione il potere d’acquisto delle retribuzioni.
I prossimi incontri sono previsti per il 18 settembre, il 25 settembre e il 3 ottobre.

Rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione: ambito di applicazione

L’Agenzia delle entrate torna sul tema della rinuncia agevolata alle liti tributarie in Cassazione, prevista dall’ultima Legge di Bilancio come alternativa alla definizione agevolata, soffermandosi sull’ambito di applicazione (Agenzia delle entrate, circolare 26 luglio 2023, n. 21/E).

La Legge di bilancio 2023, ai commi da 213 a 218 dell’articolo 1, introduce, in alternativa alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 204, una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

 

Tale rinuncia agevolata prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e interessa le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, che risultano pendenti dinanzi alla Corte di cassazione al 1° gennaio 2023.

 

Nella circolare del 19 aprile 2023, n. 9/E, emerge che possono rientrare nella rinuncia agevolata quali atti impositivi:

  • gli avvisi di accertamento;

  • gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti;

  • ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.

Ne restano, invece, escluse le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.

 

La definizione in argomento si pone in sostanziale continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle giurisdizioni di merito.

I due istituti, infatti, hanno il medesimo ambito applicativo e il medesimo beneficio della riduzione delle sanzioni.

Resta esclusa la possibilità, consentita invece con riguardo alla conciliazione agevolata, di giungere ad un accordo avente ad oggetto solo una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.

 

La rinuncia agevolata è applicabile in alternativa alla definizione agevolata, perciò, il medesimo atto impositivo non può essere oggetto di entrambe le definizioni.

Tuttavia, nei casi in cui il giudizio pendente in Cassazione interessi più atti impositivi, l’Agenzia delle entrate ritiene ammissibile l’adesione del contribuente alla definizione automatica e la successiva definizione dell’intera pretesa residua mediante rinuncia agevolata.

 

La definizione si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di imposta, interessi, sanzioni ed eventuali accessori entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

Tali somme sono calcolate al netto degli importi già versati dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria e frazionata in pendenza di giudizio.

 

Sono espressamente escluse:

– la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997;

– la restituzione delle somme versate dal contribuente in pendenza di giudizio in misura superiore rispetto a quanto risulti dovuto in base all’accordo.

 

Con riguardo ai requisiti della rinuncia agevolata e al relativo procedimento, si fa riferimento al comma 217 delle Legge di bilancio 2023 che richiama, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 390 c.p.c., nelle quali è stabilito che la parte possa rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale.

Ai fini della formalizzazione della rinuncia, si richiede un atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo avvocato, se munito di mandato speciale a tale effetto.

 

In merito agli effetti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere accettizio. Ma basandosi la rinuncia agevolata su una composizione ex lege del rapporto tributario, idonea a sovrapporsi alla situazione processuale, non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma costituisce, piuttosto, una modalità di estinzione del giudizio disciplinata dalla legge.

 

Fondo Asim: Piano Sanitario Straordinario per gli alluvionati di Emilia Romagna e Marche

Nuove prestazioni per gli iscritti al Fondo e il proprio nucleo familiare

Fondo Asim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore di aziende che esercitano servizi di pulizia, servizi integrati-multiservizi, fornisce da sempre il sostegno necessario per la salvaguardia della salute delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti ad esso.
A tal proposito, il predetto ha realizzato un Piano Sanitario Straordinario Emergenza Emilia Romagna e Marche, integrativo dell’ordinario conseguentemente alle alluvioni accadute in Emilia Romagna e nelle Marche lo scorso 16 maggio.
Possono fruire del rimborso delle prestazioni, gli iscritti che hanno la copertura sanitaria attiva nel mese di maggio 2023, residenti nelle due regioni coinvolte, nonché i familiari presenti nel loro nucleo abitativo che hanno subito danni.
Le prestazioni offerte sono valide dal 16 maggio 2023 al 31 luglio 2023 o fino a esaurimento budget dedicato a queste e sono gestite esclusivamente in forma di rimborso direttamente da Asim.
Per utilizzarle non è richiesta alcuna prescrizione medica né l’applicazione di franchigia.
Quelle previste sono le seguenti:
– visite specialistiche ed accertamenti diagnostici per i familiari;
– il rimborso della franchigia sostenuta dagli iscritti per visite specialistiche e accertamenti diagnostici effettuate mediante il Piano Sanitario Ordinario presso strutture convenzionate;
– visita psicologica per iscritti al Fondo e familiari;
– le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa effettuate da medici specialisti per gli aderenti ed i familiari;
– acquisto o noleggio di ausili socio sanitari;
– rimborso nella misura del 70% dell’acquisto di occhiali da vista, lenti e lenti a contatto.
Affinché anche il nucleo abitativo possa fruire delle prestazioni sanitarie offerte dal Fondo Asim, nella sezione “Elenco file allegati” del portale di Asim, all’interno della propria area riservata, deve esser debitamente compilata l’autocertificazione del nucleo abitativo.