CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo

L’Aran propone una riduzione sul fondo delle risorse decentrate a fronte di un aumento dello stipendio

Il 2 luglio si è tenuto un incontro per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Si è, pertanto, discusso sull’aumento salariale e nello specifico sulla proposta dell’Aran di ridurre l’indennità di comparto a favore di un aumento dello stipendio oltre ad una riduzione  delle risorse decentrate.

L’operazione comporterebbe uno spostamento da un massimo di 17,00 euro lordi per i funzionari ad un minimo di 11,00 euro lordi per gli operatori sul salario tabellare.

I sindacati ritengono la proposta totalmente insufficiente in quanto servirebbero fondi certi per un contratto giusto, ribadendo sempre la disponibilità ad un nuovo confronto.

L’Aran ha, pertanto, interrotto la trattativa introducendo solo una possibilità, non un obbligo, di superamento del tetto delsalario accessorio.

MEF: chiarimenti sui crediti d’imposta “non spettanti” e “inesistenti”

È stato pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze l’atto di indirizzo 1° luglio 2025, n. 18, concernente la definizione di credito d’imposta inesistente e non spettante, al fine di superare ambiguità interpretative e armonizzare l’applicazione delle sanzioni.

L’atto nasce dalla delega al Governo, contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera a), n. 5, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, per introdurre una più rigorosa distinzione tra crediti d’imposta indebitamente utilizzati (non spettanti) e quelli inesistenti, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali.

 

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 87/2024 ha già introdotto nuove definizioni di “non spettanti” e “inesistenti” per superare le ambiguità interpretative e applicative derivanti dalla ripetizione o contraddizione delle norme.
Nonostante gli interventi legislativi, l’uso in compensazione di crediti “inesistenti” o “non spettanti” ha creato notevoli criticità, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.

Credito inesistente
È il credito che deriva da rappresentazioni fraudolente, falsificazioni o artifici. Si basa su operazioni che sono oggettivamente inesistenti o simulate, o che non hanno i requisiti essenziali per la loro nascita. La Cassazione lo ha definito come quello che manca di elementi costitutivi oggettivi e strutturali o la cui operazione sottostante è totalmente inesistente.

Credito non spettante
È il credito utilizzato in violazione delle disposizioni di legge. Non deriva da rappresentazioni fraudolente. Si riferisce a casi in cui il contribuente non possiede i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma che disciplina il credito, o quando il credito è calcolato in modo errato o utilizzato oltre i limiti temporali o quantitativi stabiliti.

Regime sanzionatorio
Le sanzioni applicate variano significativamente tra le due tipologie:

  • per i crediti inesistenti, la sanzione amministrativa va dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato. Se l’ammontare supera i 50.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
  • per i crediti non spettanti, la sanzione amministrativa è del 30% del credito utilizzato.

L’articolo 13, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, relativo all’indebita compensazione, prevede una sanzione del 100% del credito indebitamente compensato. La sua applicazione ha generato ambiguità interpretative, poiché la sua definizione di “non spettante” tendeva a includere errori oggettivi, avvicinandola al concetto di “inesistente”.

L’atto di indirizzo supera queste criticità e armonizzare le definizioni, sottolineando l’importanza della “rappresentazione fraudolenta” come elemento distintivo fondamentale tra le due categorie.

Esistono casi di crediti “non spettanti” che, pur non rispettando appieno i requisiti, non sono assoggettati a sanzioni amministrative. Questo si verifica quando le operazioni sottostanti sono effettive e non c’è intento fraudolento, ma ci sono stati errori o difformità interpretative.
Un esempio citato è il credito d’imposta ricerca e sviluppo, dove il progetto esiste ma si riscontrano errori di calcolo.

L’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022 ha introdotto la possibilità di certificare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design. Tale certificazione, rilasciata da soggetti qualificati, può attestare l’effettiva esecuzione degli investimenti e la sussistenza dei requisiti, generando un effetto presuntivo di regolarità, prevenendo contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (anche se può essere messa in discussione se basata su violazioni o incongruenze gravi).
La certificazione può essere richiesta anche dopo l’effettuazione dell’investimento e non esclude la possibilità di censura o di contestazione se basata su verbali di constatazione in cui il contribuente non ha collaborato.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: calendarizzati 3 incontri per la ripresa della trattativa

Riprende il confronto tra Unionmeccanica-Confapi e le OO.SS. partendo proprio dalla piattaforma sindacale

Il 2 luglio scorso si è tenuto l’incontro tra Unionmeccanica-Confapi e le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per la ripresa della trattativa del rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria.

 

Il confronto sul contratto, scaduto nel dicembre scorso, era proseguito fino al 17 marzo, quando si è registrata la battuta d’arresto dovuta alle risposte della Parte datoriale ritenute insufficienti dai sindacati, in merito ai contenuti della piattaforma. A questo sono seguiti scioperi e mobilitazioni che hanno portato alla ripresa del tavolo di trattativa.

 

A tal proposito, i prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 15, 21 e 28 luglio. 

CCNL Assicurazioni Ania: i contenuti della piattaforma

I sindacati chiedono un aumento economico per bilanciare l’inflazione

Lo scorso 27 giugno i sindacati Fisac-Cgil, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca hanno presentato la piattaforma di rinnovo, soggetta ad approvazione degli organismi Sindacali Nazionali e delle Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese di assicurazione.

Tra le novità viene disciplinato il diritto alla disconnessione, ovvero il non coinvolgimento dei lavoratori al di fuori degli orari contrattualmente previsti per espletare i compiti lavorativi assegnati, tramite telefonate, sms, videochiamate, whatsapp, chat, maggiore tutela dei lavoratori padri con l’incremento dei congedi parentali e per i caregiver maggiori tutele per garantire  la conciliazione fra lavoro e le necessità di cura dei familiari.

Per quanto riguarda la richiesta economica oltre ad aumenti per tutelare i lavoratori dall’inflazione, viene richiesta l’equiparazione economica al 3° livello amministrativo dell’operation ed il riconoscimento al 5° livello dei Coordinatori di Team.

Infine, i sindacati propongono la riduzione di un’ora dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni.

Congedo parentale: aggiornato il servizio online

Inserita una nuova funzionalità che consente a cittadini e Contact center multicanale la consultazione dei periodi richiesti (INPS, messaggio 30 giugno 2025, n. 2078). 

L’INPS ha comunicato che il servizio “Domande di maternità e paternità” è stato integrato con la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale” per consentire al cittadino e al Contact center multicanale dell’Istituto la consultazione dei congedi parentali richiesti.  

La nuova funzionalità, accessibile direttamente dal servizio, consente di consultare le proprie richieste di congedo parentale relative a nascite o adozioni/affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.

Per ogni figlio nato o adottato/affidato, ciascun genitore può consultare le seguenti informazioni:

– totale congedo parentale;
– totale congedo parentale accolto con indennità;
– totale congedo parentale accolto senza indennità.

Cliccando sul pulsante “Dettaglio periodi”, ciascun genitore può inoltre consultare il dettaglio dei periodi richiesti suddivisi tra periodi definiti (accolti o respinti) e periodi in lavorazione.

Il dato “totale” del contatore (con o senza indennità) considera solamente i periodi di congedo parentale “accolti” e non anche i periodi “in lavorazione”.

Tramite il pulsante “Mostra filtri” è possibile applicare dei filtri alla lista, mentre tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni” è possibile visualizzare le informazioni relative alla domanda trasmessa attraverso i canali telematici.

Se il genitore richiedente ha figli che abbiano compiuto 12 anni o minori adottati/affidati per i quali siano trascorsi più di 12 anni dall’ingresso in famiglia (o abbiano compiuto la maggiore età) la procedura non mostra alcun risultato, non sussistendo più il diritto al congedo parentale.

L’INPS, infine, fornisce il link per l’accesso al servizio “Domande di maternità e paternità”, al cui interno è presente la funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”, ovvero https://serviziweb2.inps.it/AS0207/DomandeMatFrontEnd/webapp/homepage.