CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali: sottoscritta l’ipotesi di rinnovo

Rinnovato il contratto per i Dirigenti del Terziario per il triennio 2026–2028

Il 5 novembre 2025 le Parti sociali Confcommercio e Manageritalia – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario Avanzato hanno siglato l’ipotesi di accordo per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Con tale accordo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e resterà valido fino al 31 dicembre 2028, viene stabilito un aumento retributivo progressivo pari a:

320,00 euro mensili, con decorrenza dal 2026;

260,00 euro mensili dal 2027;

220,00 euro mensili dal 2028.

Inoltre, viene stabilito un credito welfare annuale, destinabile al Fondo Mario Negri, pari a 1.500,00 euro per ciascun dirigente nel triennio 2026-2028.

Sul fronte normativo, vengono introdotte nuove garanzie per i dirigenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o degenerative ed istituito un nuovo organismo dedicato a diversità, equità, inclusione e trasparenza retributiva, per promuovere una cultura del lavoro equa e sostenibile (Osservatorio nazionale).

CCNL Amministratori di condominio: definiti gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale

Dal 1° ottobre 2025 verrà riconosciuta ai lavoratori l’Indennità di Vacanza Contrattuale mensile

Il 31 ottobre 2025 le associazioni datoriali Saci e Anaci, insieme all’organizzazione sindacale Cisal Terziario, hanno sottoscritto un accordo per definire l’Indennità di Vacanza Contrattuale per i lavoratori a cui si applica il CCNL degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare.

A partire dal 1° Ottobre 2025 verrà riconosciuta l‘Indennità di Vacanza Contrattuale mensile, come da tabella che segue.

 

Livello Base per il calcolo dell’I.V.C.  I.V.C. lorda 
Quadro 2.210,63  176,85 
A1 1.915,88  153,27 
A2 1.719,38  137,55 
B1 1.522,88  121,83 
B2 1.375,50  110,04 
C1 1.277,25  102,18 
C2 1.179,00  94,32 
D1 1.100,40  88,03 
D2 982,50  78,60 

Entro il mese di dicembre 2025, in attesa del rinnovo del CCNL, le Parti hanno anche ricordato l’obbligo di riconoscere ai lavoratori la seconda rata annuale del Welfare Contrattuale (600,00 euro, da anticipare al 50% a luglio e il restante 50% entro dicembre; per i lavoratori inquadrati come Quadri, l’importo annuale è pari a 1.200,00 euro). In caso di mancato versamento della prima rata, l’intero importo del Welfare Contrattuale deve essere accreditato entro il 31 dicembre 2025.

Le indicazioni operative sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per l’occupazione

Fornite le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3344).

L’INPS ha illustrato le proprie indicazioni operative in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (articolo 4-ter del D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/2024). In sostanza, il citato articolo 4-ter ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

In particolare, le suddette imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

In tale accordo deve essere previsto un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

L’esonero contributivo

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo (comma 4 dell’articolo 4-ter) per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

Il beneficio contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le condizioni

Ai sensi del comma 5 dell’articolo in argomento, la misura agevolativa spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio. Di conseguenza, ai fini dell’erogazione degli incentivi in trattazione, deve essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura.

L’INPS può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’elenco dei destinatari della misura e dell’ammontare dell’esonero calcolato. In particolare, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero, viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.

Con specifico riferimento alla realizzazione del piano formativo per i lavoratori interessati, secondo quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4-ter, l’Ispettorato nazionale del lavoro procede alla verifica della corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti e trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi (lettera e) del comma 2 dell’articolo 4-ter). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 23 gennaio 2025 è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

Esenzione IVA e finanziamento della misura agevolativa “Resto al Sud”

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di beneficiare del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA per i corsi erogati da ditta individuale (Agenzia delle entrate – Risposta 06 novembre 2025, n. 287).

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede – come noto – l’esenzione dall’IVA:

– per «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale…» (c.d. requisito oggettivo)

– quando sono «…, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (…)» (c.d. requisito soggettivo).

Con riferimento al requisito soggettivo, la ratio della norma è quella di concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che lo Stato riconosce in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico (cfr. risoluzione n. 134/E del 26 settembre 2005; risposta a interpello n. 750 del 2021).

A tal riguardo, la circolare 18 marzo 2008, n. 22/E precisa altresì che, con il venir meno della procedura della ”presa d’atto”, ”gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell’Amministrazione scolastica potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come ”riconoscimento” utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione. Detto riconoscimento potrà effettuarsi anche per atto concludente, in quanto sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.).

Il finanziamento del progetto da parte dell’Ente pubblico costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall’IVA. L’esenzione in questi casi è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall’ente’.

Nel caso di specie sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate, l’ente erogatore finanzia non uno specifico progetto didattico, formativo e/o educativo bensì un’iniziativa imprenditoriale a condizione che quest’ultima soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina di riferimento. Dal provvedimento di concessione allegato emerge, infatti, che l’Istante è beneficiario degli incentivi previsti dalla misura agevolativa ”Resto al Sud”, disciplinata in primis dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e dal relativo regolamento attuativo. Si tratta – si ricorda – di una misura finalizzata a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in determinate zone e Regioni dello Stato italiano, previo riscontro del possesso da parte del richiedente di determinati requisiti e condizioni.

Appare evidente, dunque, che la misura incentivante ”Resto al Sud” è volta a finanziarie un’iniziativa imprenditoriale, intesa nella sua globalità, previa valutazione della meritevolezza e della sostenibilità economico-finanziaria della stessa, senza alcun giudizio da parte dell’ente erogatore sull’offerta formativa proposta agli utenti da parte dell’Istante. Nella fattispecie in esame, in sostanza, l’approvazione e il finanziamento da parte dell’ente erogatore non attengono ”alla specifica attività didattica e formativa posta in essere” dal Contribuente, bensì alla ”complessiva attività” che quest’ultimo intende avviare con le agevolazioni di ”Resto al Sud”, previa valutazione della ”bontà” della stessa dal punto di vista imprenditoriale.

I finanziamenti quindi che l’Istante ottiene dall’ente erogatore non possono essere considerati alla stregua di un ”riconoscimento per atto concludente” nei termini chiariti e pertanto, mancando il c.d. requisito soggettivo, non sussistono, nel caso di specie, le condizioni per beneficiare del regime di esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

 

CCNL Poste: siglato un nuovo accordo su Rete Corriere e Rete Portalettere

Prosegue l’aggiornamento dell’asset logistico dell’azienda

Lo scorso 28 ottobre 2025 le Sigle sindacali Slp-Cisl, Confsal- Com.ni, Failp-Cisal, Fnc-Ugl Com.ni e Poste Italiane Spa hanno siglato un verbale di accordo in tema di riorganizzazione della rete postale e rete corriere. 

In merito allo svolgimento della prestazione della Rete Corriere, l’accordo conferma il limite annuale di 250 ore di lavoro straordinario pro capite previsto dal contratto vigente e stabilisce l’applicazione, dal 1° novembre 2025, della disciplina dei buoni pasto per il personale con prestazione articolata su 5 giorni a settimana e intervallo per il pasto di 15 minuti.

Inoltre, a fronte della diminuzione della corrispondenza tradizionale e della crescita dei pacchi, sono state introdotte soluzioni di automazione per la lavorazione nei Centri di Smistamento, ridefinendo l’asset produttivo.

Per quanto riguarda le Politiche Attive del Lavoro, le Parti stabiliscono dettagli numerici e tempistiche degli interventi già previsti con l’accordo del 20 marzo 2025.

Un punto centrale è la necessità di realizzare tempestivamente le stabilizzazioni aggiuntive riferite alla Rete Portalettere. A tal fine, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie pubblicate in data 18 luglio 2025.

Per quanto concerne le stabilizzazioni relative ai Nodi Rete Corriere in partenza nel 2026, si prevede che il processo sia avviato a novembre 2025. 

Infine, in previsione del potenziale fabbisogno emergente sulla Rete Portalettere, nel caso in cui le risorse effettive che transiteranno dalla Rete PTL alla Rete Corriere dovessero essere inferiori a 103 unità, le esigenze saranno coperte aumentando le stabilizzazioni sulla Rete Corriere nel 2026.

L’Azienda si impegna a diffondere linee guida specifiche ai Responsabili dei Centri della Rete Corrieri per uniformare le modalità di svolgimento delle attività su tutto il territorio.

È previsto un incontro a livello nazionale nel primo semestre 2026 per approfondire le tematiche relative alle attività di smistamento.