Contratti di arruolamento su navi da diporto impiegate commercialmente

Con risposta ad interpello n. 268/2025, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’esonero dall’obbligo di registrazione per i contratti di arruolamento su navi da diporto impiegate commercialmente.

Il contratto di arruolamento è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo. Trattandosi di contratti redatti in forma di atto pubblico, in base all’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sussiste, in via generale, l’obbligo di registrazione in termine fisso.

L’imposta viene applicata in misura fissa, come già chiarito con la risoluzione 22 ottobre 1992, n. 653712 in cui è stato affermato che «per i contratti di arruolamento della gente di mare è richiesto ad substantiam l’atto pubblico (o, se è stipulato all’estero, in una sede non consolare, la scrittura privata), mentre è consentita anche la forma verbale per le navi minori di stazza inferiore alle cinque tonnellate (artt. 328330 del codice della navigazione), per cui non può che discenderne che gli stessi contratti, qualora redatti in forma pubblica, rientrando nella previsione normativa di cui all’art. 10 della tabella già citato, sono soggetti a registrazioni in termine fisso con l’applicazione dell’imposta in misura fissa».

Il decreto legislativo 19 settembre 2024, n. 139 stabilisce, all’articolo 2, comma 2, che «Per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione».

Al fine di individuare i contratti di arruolamento per i quali non vi è l’obbligo di detta formalità, è necessario esaminare l’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, secondo cui «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica».

Il comma 1 dell’articolo 2undecies richiama esclusivamente i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all’articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Dalla lettera della norma discende, pertanto, che non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione dei contratti di arruolamento per il personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e la pesca professionale.

Con riferimento ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili, il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457,  ha stabilito che «A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656». Ne consegue che l’articolo 9quater, comma 2 del d.l. 457 del 1997 ha esteso l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili «ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica» (cfr. risoluzione 12 agosto 2009, n. 219/E).

Posto il quadro giuridico sopra rappresentato, l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024 dispone che non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione «per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564» vale a dire per i «contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all’articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, 1639».

Ciò posto, la richiamata disposizione è applicabile anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili che, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 9 quater, comma 2 del decreto-legge n. 457 del 1997, sono esenti dall’imposta di bollo e di registro in base alle disposizioni di cui all’articolo 2 undecies, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 564 del 1994.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024, secondo cui «non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione», sia applicabile sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili.

Con riferimento alle convenzioni di arruolamento siglate da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente, oggetto del quesito posto dall’istante, il MIT ha precisato che «nell’ordinamento italiano della nautica da diporto gli usi commerciali sono elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto). L’elenco è tassativo. Il successivo comma 2 prevede l’annotazione dell’uso commerciale dell’unità da diporto in ATCN (Archivio telematico centrale delle unità da diporto) e sulla licenza di navigazione. La Convenzione esclude dall’ambito della sua applicazione le unità da diporto ad uso privato (Pleasure Yachts), che recano in ATCN e sulla licenza di navigazione l’annotazione ”diporto puro”, ma il cui proprietario può comunque arruolare un equipaggio per l’esercizio della navigazione e dei servizi di bordo. Il Ministero interpellato per il parere tecnico sostiene che «Risponde […] a principi di ragionevolezza e proporzionalità ritenere che le convenzioni di arruolamento dei marittimi destinati all’imbarco su unità da diporto adibite ad uso commerciale siano assimilabili, sotto i profili giuslavoristico e marittimistico, alle convenzioni di arruolamento dei marittimi destinati all’imbarco su navi mercantili […] Viceversa, le convenzioni di arruolamento per l’imbarco su unità da diporto ad uso privato non sono assimilabili sotto il profilo giuslavoristico […]».

Tanto premesso, stante l’assimilazione da parte delle autorità competenti dei contratti oggetto del quesito a quelli relativi all’arruolamento in unità mercantili, si ritiene che anche a detti contratti di arruolamento siglati da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente (cc.dd. commercial vessels, charter, ecc.), sia applicabile l’esonero dall’«obbligo di chiedere la registrazione» previsto per i contratti relativi all’arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e su navi mercantili, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

 

Fondi di garanzia: esteso agli avvocati il servizio di trasmissione delle domande di intervento

Dal 23 ottobre 2025 l’invio è possibile anche a tali profili (INPS, messaggio 22 ottobre 2025, n. 3144).

Il servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare è esteso da oggi anche agli avvocati. Inizialmente, infatti, il servizio era riservato ai cittadini e successivamente agli istituti di patronato.

Tuttavia, l’Istituto segnala anche che al fine di consentire a tale categoria di utenti di prendere gradualmente dimestichezza con il nuovo servizio di presentazione della domanda, sino al 30 novembre 2025, è comunque possibile utilizzare anche la procedura attualmente in uso.

In occasione del primo accesso al servizio in argomento viene chiesto: l’indirizzo dello studio legale, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il recapito telefonico, come registrati presso l’Albo di riferimento. Tali dati sono utilizzati per le comunicazioni relative alla domanda. In caso di variazione, i medesimi dati possono essere aggiornati utilizzando la specifica sezione “Gestione contatti”.

Per le funzionalità del nuovo servizio di inoltro delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, l’INPS rinvia al precedente messaggio n. 4429/2024.

 

CCNL Vetro, Lampade e Display: approvata la piattaforma rivendicativa con aumenti pari a 235,00 euro

La piattaforma sindacale prevede incrementi retributivi, aumento del contributo welfare e novità normative

Il 22 ottobre 2025 è stato diramato un comunicato stampa da parte delle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil mediante il quale hanno reso noto che è stata varata la piattaforma rivendicativa di rinnovo del CCNL Vetro, Lampade e Display per il triennio 2026-2028. Il rinnovo riguarda quasi 28mila dipendenti del settore vetraio. Il prossimo passo sarà quello di inviare il documento alla parte datoriale di Assovetro, al fine di iniziare le trattative.
Dal punto di vista economico, per il triennio 2026-2028, è stato stabilito un aumento salariale medio complessivo (Tec) pari a 235,00 euro al livello D1. Prevista anche l’introduzione di maggiorazioni di turno, del premio speciale e di produzione. Per quanto concerne il welfare contrattuale, le Sigle hanno proposto di potenziare il Fondo di assistenza sanitaria Fasie, con l’introduzione di un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita. Inoltre, è stato chiesto anche un aumento del contributo da parte del datore di lavoro al Fondo di previdenza integrativa Fonchim e al Fasie.
Dal punto di vista normativo, sono state affrontate le tematiche relative alla classificazione del personale e alla riduzione dell’orario di lavoro. Inoltre, sul tema salute e sicurezza diventa necessaria la creazione del registro dei mancati infortuni, oltre all’introduzione di più ore di permesso per RLS/RLSSA. Mentre, sulla formazione è importante rendere effettivo il libretto formativo.
Previsti, inoltre, miglioramenti in materia di contratti a termine, somministrazione, stagionalità, turni, orario di lavoro, ferie, permessi studio, sindacali e premi. 

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo

Previsti fondi per incrementi economici ai lavoratori

Il 22 ottobre si è svolto un nuovo incontro tra Aran e le Organizzazioni Sindacali per la prosecuzione della trattativa sul rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.

A tal proposito, l’ Aran ha presentato un bilancio delle risorse per il triennio 2022-2024 e una proiezione delle risorse stanziate per il 2025-2027 indicando un fondo per finanziare il riallineamento del trattamento economico così suddiviso: 50 milioni dal 2027 e ulteriori 50 milioni dal 2028 per i soli comuni.

Pertanto si prevede il seguente aumento, da integrare all’incremento medio a regime del triennio 2022-2024 pari a 141,90 euro:

45,06 euro  per l’anno 2025

90,11 euro per l’anno 2026

135,16 euro  per l’anno 2027.

L’Aran  ha previsto nella legge di bilancio un fondo  per integrare il trattamento economico dei dipendenti comunali che:

 – prevede risorse per definire ricostituire l’indennità di comparto;

– non si applica a tutto il comparto escludendo regioni, province, unioni comunali, camere di commercio, ASP

– decorre dal 2027 ed è a disposizione del contratto 2025-2027 e non 2022-2024.

CIRL Metalmeccanica Artigianato Veneto: siglato il nuovo accordo relativo al Premio di risultato

Con il nuovo accordo prevista l’erogazione del premio di risultato 

Lo scorso 30 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali  Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e le Associazioni datoriali artigiane della regione Veneto, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani che si è concluso con la sigla del nuovo CIRL per il settore metalmeccanici, orafi e odontotecnici dell’area Meccanica.

L’accordo integrativo regionale ha introdotto il Premio di Risultato Veneto legato all’incremento della produttività aziendale e previsto per gli anni di competenza 2025, 2026 e 2027, con erogazione rispettivamente nel 2026, 2027 e 2028. L’erogazione avviene in un’unica soluzione nel mese di ottobre dei rispettivi anni.

L’importo del PRV viene calcolato sulla base di 2 indicatori:

– volume d’affari Iva;

– numero medio dei lavoratori occupati nell’anno di riferimento rispetto all’anno precedente. Nel numero medio sono compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante mentre è escluso l’apprendistato duale. Per quanto riguarda i lavoratori part-time e a tempo determinato, in somministrazione, gli assunti o cessati, sono conteggiati in proporzione all’orario o alla durata del rapporto di lavoro che deve essere superiore a 15 giorni di calendario nel mese.

L’accordo prevede la quantificazione dell’importo del premio per tutti i livelli come segue:

280,00 euro per l’anno di competenza 2025 con erogazione nel 2026;

300,00 euro per l’anno di competenza 2026 con erogazione nel 2027;

320,00 euro per l’anno di competenza 2027 con erogazione nel 2028.

Le condizioni per l’erogazione del premio di risultato dipende dal risultato della verifica degli indicatori che può essere:

– positivo, con entrambi i parametri incrementati rispetto al periodo di riferimento: l’azienda eroga il 100% del premio con possibilità di applicare il regime della tassazione agevolata;

– negativo, con entrambi i parametri in parità o inferiori rispetto al periodo di riferimento: l’azienda non eroga il PRV;

– positivo parzialmente, con un solo parametro incrementato: l’azienda eroga il PRV nella misura quantificata per il singolo parametro incrementato e si può applicare la tassazione agevolata;

– assente, se l’impresa non effettua la suddetta verifica dovrà erogare il PRV per intero e non potrà accedere alla tassazione agevolata né alla sua trasformazione in welfare.

L’accordo prevede la possibilità per i lavoratori di scegliere l’opzione welfare ossia di destinare l’importo totale o ridotto del PRV in beni e servizi di welfare. Questa opzione è resa disponibile nel mese di ottobre, e la scelta deve essere comunicata entro il 31 ottobre dello stesso anno.

Infine il PRV può rientrare nel regime agevolato, con applicazione dell’imposta sostitutiva, se rispetta i criteri della normativa sui premi di risultato.