CCNL Funzioni centrali: inizio della trattativa per il rinnovo contrattuale

L’Aran convoca i sindacati per il prossimo 3 dicembre 

L’Aran ha convocato le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Centrali per il prossimo 3 dicembre, dando il via alla trattativa per il rinnovo CCNL di settore per il triennio 2025-2027.

In particolare, la Sigla sindacale Uil-Pa ha espresso grande soddisfazione e ha sottolineato come, grazie alla propria azione, la contrattazione collettiva torni ad essere lo strumento centrale del confronto tra le Parti sociali. 

L’obiettivo principale della negoziazione è raggiungere l’intesa in tempi rapidi ed assicurare che gli incrementi retributivi previsti entrino a regime.

Le risorse economiche necessarie per finanziare il rinnovo contrattuale sono già state previste nella Legge di Bilancio dell’anno precedente e risultano confermate.

L’impegno primario della Uil-Pa è concentrato sull’obiettivo dil fare in modo che la 1° tranche di aumenti, con decorrenza fissata al 1° gennaio 2025, venga corrisposta in busta paga il prima possibile, con l’auspicio che ciò avvenga già dai primi mesi del 2026.

La Uil-Pa ha affermato, infine, che la convocazione rappresenta una risposta concreta per tutti i lavoratori del settore.

Gestione separata: le nuove categorie

Fornite istruzioni sull’obbligo contributivo per incaricati di ricerca e addetti al controllo delle competizioni equestri (INPS, circolare 12 novembre 2025, n. 142).

L’INPS ha fornito istruzioni in ordine agli obblighi contributivi previsti per le nuove figure di lavoratori per i quali è dovuta la contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995. In particolare, si tratta dei titolari di incarichi di ricerca disciplinati dall’articolo 22-ter della Legge n. 240/2010, introdotto dall’articolo 1-bis del D.L. n. 45/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2025 e degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per i quali è stata prevista specifica tutela previdenziale al comma 553 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2025, hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata:

– i titolari di incarichi di ricerca finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor. Di questi incarichi possono essere destinatari giovani studiosi in possesso di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, da non più di sei anni e di un curriculum idoneo per l’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. I titoli devono essere stati conferiti da università, enti pubblici di ricerca o istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca;

– gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive.

 

Staff House: contributi per gli alloggi dei lavoratori del turismo

Con decreto 13 novembre 2025 n. 261768, parzialmente rettificato dal decreto n. 261768, si definiscono i termini, le modalità e le procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi – Staff House – per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

Il provvedimento in argomento definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo per il sostegno agli operatori del settore turistico-ricettivo, inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio dei lavoratori impiegati. Ai predetti fini, il provvedimento fornisce, tra l’altro, anche ulteriori specificazioni occorrenti in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese nonché alla fase di concessione delle agevolazioni. 

Possono dunque presentare la domanda di accesso alle agevolazioni i soggetti che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i costituita/e da strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. A tal fine sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda, abbiano attivato nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della domanda di agevolazione almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria, nonché risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto. 

Le imprese proponenti che, alla data di presentazione della domanda, non risultino residenti nel territorio italiano possono dimostrare la piena disponibilità in Italia di almeno una unità locale nell’ambito della richiesta di erogazione del contributo. Tali imprese devono, comunque, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese. 

Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica del Soggetto gestore Invitalia:
• Apertura: dalle ore 12.00 del 21 novembre 2025
• Chiusura: alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025
• Pre-caricamento: disponibile dalle ore 12.00 del 17 novembre 2025

Per l’elenco degli oneri informativi previsti per le imprese è possibile, consultare l’Allegato 1 del decreto.

CCNL Abbigliamento Pmi Artigianato: siglato l’accordo integrativo

Incrementi salariali e nuove tabelle retributive per i lavoratori del settore
Il 5 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le Associazioni datoriali Cna-Federmoda, Cna-Produzione, Confartigianato-Moda, Confar…

Salute e sicurezza dei marittimi e dei ferrovieri: le deleghe al governo

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge per il coordinamento della normativa in materia (Legge 10 novembre 2025, n. 167).

La Legge n. 167/2025 recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie” è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre scorso ed entrerà in vigore il 29 novembre 2025.

Sul versante del lavoro, nel provvedimento si segnala l’articolo 21 che dispone una delega al governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, il governo avrà 24 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi, in osservanza di principi e criteri direttivi specifici. In particolare, il riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti deve avvenire nel rispetto delle normative nazionali e dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione.

L’applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi deve conformarsi ai limiti previsti dal diritto internazionale vigente.

Ulteriori principi a cui si deve attenere il governo nell’esercizio della delega sono:

– garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;

– applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell’Unione europea vigente; 

– applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;

– definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell’emergenza;

– determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi che verranno emanati, il governo può adottare, inoltre, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.