Bonus energia imprese: fruizione del credito nel caso di riaddebito dei costi

L’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni sulle  modalità di fruizione del credito d’imposta per imprese non energivore, nel caso di costi riaddebitati analiticamente (Agenzia delle entrate, risposta 3 luglio 2023, n. 389).

L’articolo 3 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, al comma 1 stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore.

Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondete prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Viene riconosciuto, inoltre, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 

L’articolo 6 del D.L. n. 115/2022, al comma 3, ha previsto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 1 del D.L. n. 144/2022 ha invece previsto, al comma 3, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Tale credito d’imposta è stato esteso in relazione alla spesa sostenuta per il primo trimestre 2023, nella misura del 35%. Da ultimo il Decreto Bollette, ha ulteriormente prorogato tale misura con riferimento al secondo trimestre 2023.

 

L’Agenzia ha chiarito che i crediti d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze. Ciò in conformità con la ratio del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché con il dato letterale della norma, che istituisce il credito d’imposta a parziale ristoro delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata, nonché dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas naturale.

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale deve essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d’imposta mediante il possesso di copia delle fatture d’acquisto, delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dall’intestatario del POD, di un atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze, nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

 

Nel caso di specie, l’istante riferisce di sostenere inizialmente l’integrale costo delle spese per l’acquisto di energia elettrica e di provvedere successivamente a riaddebitare analiticamente i costi sostenuti.

Pertanto, l’Agenzia chiarisce che in presenza di meccanismi di determinazione del corrispettivo che dovessero comportare nei confronti del cliente finale un analitico riaddebito del costo (aumentato) del prezzo della materia prima, alle imprese non potrebbe essere riconosciuto in misura corrispondente il credito d’imposta.

 

Riguardo al soggetto tenuto all’invio della comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 176/2022, è previsto che entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito, inoltrino all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

Afferma, in conclusione, l’Agenzia che dal provvedimento del 16 febbraio 2023 di approvazione del modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici si evince che obbligato all’invio della comunicazione è il beneficiario del credito, ossia il soggetto legittimato ad operare la compensazione, con la conseguenza che la Società è tenuta all’adempimento in esame esclusivamente per i crediti d’imposta di cui lei stessa è beneficiaria.

 

CCNL Metalmeccanica Artigianato: primo incontro per la presentazione della piattaforma rivendicativa

Nell’incontro è stata espressa la necessità di condurre un negoziato in tempi brevi al fine di dare risposte concrete ai lavoratori del settore

Il giorno 11 luglio 2023, presso la sede di CNA Nazionale a Roma, si è tenuto l’incontro di presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica per il quadriennio 2023/2026, con la presenza dei segretari generali di Fim-Fiom-Uilm. La consultazione referendaria nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici sulla piattaforma si è conclusa nel mese di maggio, con l’approvazione delle richieste delle OO.SS. per la parte normativa ed economica da parte del 99% dei lavoratori del settore. La parola è poi passata alle Associazioni Artigiane per sollecitare la rapida apertura del tavolo negoziale. 
Nell’incontro dei giorni scorsi, nell’illustrare le richieste per la parte economica e normativa la delegazione sindacale unitaria ha sottolineato, vista la particolare contingenza economica, la necessità di condurre un negoziato in tempi serrati al fine di raggiungere rapidamente un’intesa per un comparto particolarmente rilevante per la manifattura italiana che coinvolge circa 123.000 imprese e 505.000 lavoratori.
Gli adeguamenti dei minimi salariali, hanno affermato le Parti Sociali, sono urgenti, soprattutto alla luce degli aumenti avvenuti in tutti in tutti i contratti del settore metalmeccanico. 
Nel corso dell’incontro i Segretari Generali delle OO.SS. hanno dichiarato che è necessario dare risposte concrete ai bisogni dei lavoratori, recuperare il potere di acquisto dei salari, creare competenze e percorsi di valorizzazione dei giovani e di attrazione delle professionalità. 
Al termine dell’incontro si è convenuta la prosecuzione del negoziato per il 21 settembre 2023.

Il Decreto Lavoro e gli effetti su AUU e RDC

L’INPS ha riepilogato le misure previste dal D.L. n. 48/2023 e le ricadute su istituti quali il Reddito di cittadinanza e l’Assegno unico e universale (INPS, 12 luglio 2023, n. 2632).

L’INPS ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda alcune misure previste dal D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) e il loro impatto sulla disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, oltre che gli effetti prodotti sulla percezione dell’Assegno unico e universale. In particolare, le misure prese in considerazione dall’Istituto sono l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

L’ADI, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, si configura quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Viene riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 159/2013, nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

La misura del SFL, invece, è istituita, dal 1° settembre 2023, al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione ed è pari a un importo mensile di 350 euro erogato per tutta la durata dei programmi formativi sopra indicati e, comunque, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.

Il regime transitorio di fruizione del Reddito di cittadinanza

Il Decreto Lavoro ha definito anche il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza. Infatti, pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di 7 mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, modificando l’articolo 1, comma 313, della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 n. 197/2022), dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il termine di 7 mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente, tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, non si applica il limite massimo delle 7 mensilità di fruizione della misura, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.  

Le integrazioni dell’Assegno unico e universale sul Reddito di Cittadinanza

Dato che il Decreto Lavoro dispone la fruizione della misura del Reddito di cittadinanza non oltre il 31 dicembre 2023, verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale (AUU) sul Reddito di cittadinanza. Pertanto, i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle 7 mensilità del Reddito di cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.

Infine, il messaggio in commento elenca anche diversi casi di nuclei familiari che dovranno presentare domanda di AUU.

CIPL Edilizia Industria – Reggio Emilia: erogate Una Tantum e indennità

Per il Settore Edilizia-Industria, Piccola-Industria (Confapi), Cooperative e Artigianato riconosciute Una Tantum e indennità. Fondi per formazione e premi 

Il 19 giugno 2023, le Sigle Sindacali Feneal Uil di Reggio Emilia, Filca Cisl Emilia Centrale, Fillea Cgil di Reggio Emilia e Collegio Costruttori Edili, LAPAM Confartigianato Imprese Modena Reggio Emilia, Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell’Emilia Confapi Aniem, Cna Costruzioni, Legacoop Emilia Ovest, Confcooperative Terre d’Emilia hanno sottoscritto il CIPL che riguarda i lavoratori del Settore Edilizia-Industria, Piccola-Industria (Confapi), Cooperative e Artigianato.
Tra le principali novità inserire nei contratti integrativi territoriali figura l’Una Tantum che viene erogata a tutti i lavoratori con anzianità di almeno 6 mesi, dal 1° giugno 2023, per un importo pari a 300,00 euro lordi, riproporzionati all’orario di lavoro in caso di part-time. Inoltre, sempre dal 1° giugno 2023, nuovi incrementi per quel che riguarda l’indennità di mensa, con un indennizzo sostitutivo giornaliero di 5,00 euro, dal 1° giugno 2023, e di 5,50 euro dal 1° giugno 2024. Con riferimento all’indennità giornaliera di trasferta contrattualmente prevista, gli importi vengono rimodulati come segue:

– 1,66 euro, da 6 km a 12 km;

– 2,53 euro, da 12 km a 18 km;

– 3,41 euro, da 18 km a 25 km;

– 5,61 euro, da 25 km a 45 km;

– 7,50 euro, da 45 km a 65 km;

– 9,15 euro, da 65 km a 100 km;

– 13,50 euro, da 100 km a 150 km;

– 14,80, da 150 km a 500 km;

– 15,40 euro, oltre 500 km. 
In caso di pernottamento si eroga una indennità pari ad 19,40 euro. Il rimborso aggiuntivo kilometrico per chi utilizza il mezzo proprio in trasferte superiori a 6 km è pari a 0,18 euro al km – per tutti i Contratti Integrativi Provinciali ad esclusione di quello COOP per il quale tale indennità rimane invariata.
Le Parti Sindacali hanno deciso di istituire e/o integrare alcune prestazioni extracontrattuali erogate da Edili Reggio Emilia Cassa Ente bilaterale di mutualità ed assistenza. Le nuove prestazioni, che provengono dal “Fondo Futuri Disposti Contrattuali”, sono quantificate in un massimo di 80.000,00 euro all’anno per i periodi 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, per un importo complessivo di 240.000 euro.
A partire dal 1° ottobre 2023 vengono istituiti:

– Premio di natalità/adozione (massimo 250,00 euro);

– Rimborsi per spese di attività extra scolastiche 250,00 euro per vacanza studio effettuata all’estero ed € 150 (centocinquanta/00) per campus sportivi, ecc.;

– Scuola primaria (150,00 (centocinquanta/00) e per il triennio del valore massimo di 150,00 euro a fronte di certificato di frequenza della scuola);

– Premio matrimoniale (350,00 euro).
Sempre dal 1° ottobre 2023, le integrazioni riguarderanno i rimborsi per “asilo nido” (sette rate per un importo massimo di 1.200,00 euro); “scuola media inferiore” (massimo 300,00 euro nel triennio). L’incentivo è previsto anche per gli studenti lavoratori che frequentano corsi diurni e notturni presso Scuole Statali o Istituti Professionali, per un importo massimo di 2.550 euro.

Per la formazione degli addetti alle specializzazioni viene stanziato un fondo, solo nel triennio 2023/2024 -2024/2025 – 2025/2026, di 60.000,00 euro. Infine, sempre nel triennio sopra indicato viene incrementato il “Rimborso Premiale” per 150.000,00 euro.

Whistleblowing: la tutela per dipendenti e collaboratori INPS che segnalano violazioni

L’INPS fornisce disposizioni per la tutela dei propri dipendenti o collaboratori che segnalino illeciti in attuazione del nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 24/2023 (INPS, circolare 13 luglio 2023, n. 64).

L’INPS interviene in materia di cosiddetto “whistleblowing” alla luce del nuovo assetto normativo di cui al D.Lgs. n. 24/2023, indicando le modalità attraverso le quali i dipendenti e i collaboratori dell’Istituto possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

 

Si tratta di assicurare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 24/2023).

 

Il citato decreto – in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 – introduce nell’ordinamento italiano, con effetto dal 15 luglio 2023, disposizioni a tutela dei soggetti, del settore sia pubblico, sia privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

 

Le disposizioni previste dal decreto legislativo si applicano, ai sensi dell’articolo 3, ai soggetti del settore privato e pubblico, in particolare per quest’ultimi: ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche; ai dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; ai dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico; ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico; agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

 

Si sottolinea che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione e che l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione “da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni” (art. 12, co. 2).

 

Oggetto delle segnalazioni possono essere:

 

–    violazioni, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, civili e penali;

 

–    informazioni sulle violazioni, ossia informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.

 

Il canale di segnalazione interna e la gestione riservata delle segnalazioni

 

Il dipendente dell’Istituto che intende segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Istituto può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l’apposita procedura informatica accessibile dalla homepage della rete intranet seguendo il percorso “Funzioni centrali” > “Direzione centrale Supporto agli Organi e Internal Audit” > sezione “Anticorruzione/trasparenza” > “Whistleblower”.

 

La procedura informatizzata consente, in sintesi, di:

 

–    inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un dipendente dell’Istituto;

–    rilasciare avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

–    trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Responsabile dell’Ufficio Ispettorato e il Responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa;

–    garantire l’anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione. Tutte le informazioni tese all’individuazione del segnalante, inclusa la matricola, sono, infatti, crittografate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto all’anonimato;

–    accertare, in presenza degli obblighi di legge e dei regolamenti, l’identità del segnalante. Detta possibilità è riservata, in via esclusiva, al RPCT;

–     rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.

 

Nella predetta pagina “Whistleblower” è disponibile anche un Manuale Utente che dettaglia le funzionalità della procedura telematica.

 

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l’RPCT potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

 

In questo caso, la segnalazione e l’eventuale documentazione verrà trasmessa eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.

 

I dipendenti dell’Istituto – dirigenti e non – che vengono coinvolti dal RPCT nella gestione della segnalazione sono, comunque, tenuti alla cura dell’anonimato del segnalante e alla trattazione della segnalazione nel rispetto dei criteri di riservatezza e delle misure di sicurezza.

 

Il RPCT provvede a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o nel successivo termine di proroga (di cui va data opportuna comunicazione al segnalante), fissato qualora siano necessarie ulteriori e motivate attività di accertamento. 

 

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, previsti dalla normativa in materia.

 

Riguardo alle segnalazioni provenienti dai collaboratori dell’Istituto, gli stessi le potranno inoltrare al RPCT tramite il “Modulo segnalazioni whistleblowing”, debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica whistleblowing@inps.it. Il modulo è pubblicato nella sottosezione di primo livello “Altri contenuti” > “Prevenzione della corruzione” della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale internet istituzionale, ed è editabile on line.